EmotivaMente
Studio di Psicologia e Psicoterapia Roma

 

La Legge sull'Affidamento

 

 

 La legge 54 del 2006 sull’affido condiviso si presenta da subito come un provvedimento innovativo in materia di separazione.
Alcune disposizioni proposte dalla legge, fin dall’inizio, risultano particolarmente sensibili al benessere dei figli ma anche alla possibilità, da parte dei genitori, di esercitare la loro funzione in modo più completo, nonostante il cambiamento del rapporto con il proprio partner.

In questo senso, la legge sull'affidamento condiviso dei figli si pone, rispetto alla legge sull'affidamento congiunto, come un significativo elemento di aumentata sensibilità rispetto all'affidamento dei figli.
Lo spirito che anima questa legge mira soprattutto alla responsabilità genitoriale condivisa o bigenitorialità allargata, in base alla quale al minore vengono offerte condizioni più favorevoli e agevolanti per poter frequentare entrambi i gruppi familiari.
Tra le altre novità della legge sull’affidamento condiviso, è anche contemplato il ricorso all’istituto della mediazione familiare o di un percorso della famiglia da integrare con il percorso giudiziario: la terapia familiare ha lo scopo di aiutare la coppia a ridurre la conflittualità, dove è presente, durante e dopo il processo di separazione, conflittualità che spesso ostacola la lucidità necessaria per prendere decisioni conseguenti al nuovo assetto familiare.
L'efficacia della mediazione familiare è sicuramente legata alla volontarietà della coppia.

Nella separazione l'affidamento condiviso, quindi, si differenzia da quello congiunto in quanto non prevede per la sua applicabilità un accordo totale fra il padre e la madre, ma la disponibilità ad assumersi la propria responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nel rispetto delle reciproche competenze e possibilità.
Soltanto le decisioni più importanti saranno prese obbligatoriamente in modo congiunto (appunto condiviso), mentre per il resto spetterà al giudice valutare se la conflittualità esistente nella coppia permette un vero e proprio esercizio congiunto della potestà, oppure se sia meglio assegnare a padre e madre compiti distinti rispetto ai figli, sia dal punto di vista educativo che da quello più strettamente economico.
I cambiamenti riguardano anche la procedura degli alimenti, così spesso alla base di litigiosità fra madri e padri separati: non sarà più soltanto il genitore non affidatario a dover provvedere con l'assegno di mantenimento al sostentamento dei figli, ma entrambi gli ex coniugi saranno chiamati a contribuire, in base alla propria disponibilità.
A questo proposito, l'Istat provvederà con specifiche tabelle sui costi della vita dei figli a fornire parametri di riferimento partendo dai diversi redditi familiari.

La nuova legge sull’affidamento condiviso si applica anche ai figli naturali di coppie conviventi.
Quindi, mentre prima in caso di separazione di coppie di fatto con figli, il giudizio riguardante l’affidamento dei figli minori era competenza del Tribunale per i Minorenni, con la nuova legge anche la separazione delle famiglie di fatto sarà competenza del Tribunale Ordinario.
Da un punto di vista giuridico, infatti, il Tribunale Ordinario operando con la procedura del contraddittorio permette la maggior tutela di tutte le parti implicate.
Nel Tribunale per i Minorenni, invece, le decisioni vengono prese in Camera di Consiglio, non permettendo quindi un contraddittorio che tuteli tutte le parti in causa.


La terapia familiare può aiutare ogni membro del nucleo familiare ad elaborare questo percorso, arginando l'effetto delle conseguenze che derivano da una decisione spesso sofferta e dolorosa per tutti.



Riportiamo qui di seguito il testo integrale della legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006 .


LEGGE 8 FEBBRAIO 2006, N. 54
"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEPARAZIONE DEI GENITORI E AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006


Art. 1.
(Modifiche al codice civile)
1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 155. – (Provvedimenti riguardo ai figli). Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa.
Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli.
Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1. le attuali esigenze del figlio;
2. il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3. i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4. le risorse economiche di entrambi i genitori;
5. la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.


2. Dopo l’articolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
«Art. 155-bis. – (Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso).
Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile.

Art. 155-ter. – (Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli). I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

Art. 155-quater. – (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli.
Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.
Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.

Art. 155-quinquies. – (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

Art. 155-sexies. – (Poteri del giudice e ascolto del minore). Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.


Art. 2.
(Modifiche al codice di procedura civile)
1. Dopo il terzo comma dell’articolo 708 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente:
«Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento».

 

2. Dopo l’articolo 709-bis del codice di procedura civile, è inserito il seguente:
«Art. 709-ter. – (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.
A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».

Art. 3.
(Disposizioni penali)
1. In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l’articolo 12-sexies della legge 1º dicembre 1970, n. 898.

Art. 4.
(Disposizioni finali)
1. Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall’articolo 710 del codice di procedura civile o dall’articolo 9 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, l’applicazione delle disposizioni della presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonchè ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

Art. 5.
(Disposizione finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

 

 

Il dottor Francesco D'Onghia e la dottoressa Claudia Scarpati sono entrambi psicologi psicoterapeuti, laureati presso la Facoltà di Psicologia dell'Università "La Sapienza" di Roma ed iscritti all'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio (Roma).

Esercitano a Roma, presso lo Studio di Psicologia e Psicoterapia "EmotivaMente", che ha due sedi:


Contatta liberamente lo Studio di Psicologia e Psicoterapia "EmotivaMente" di Roma telefonando ai numeri:

D.ssa Claudia Scarpati - 340 8048443
Dott. Francesco D'Onghia - 347 2265998


oppure scrivendo a
[email protected] (D.ssa Claudia Scarpati)
[email protected] (Dott. Francesco D'Onghia)

(Ricorda di inviare il tuo recapito telefonico per essere ricontattato più velocemente)